DETTAGLI DIMENTICATI?

Codice
Etico
 

Codice Etico della Cooperativa Sociale La Rondine

Introduzione

Il movimento cooperativo ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera. Pertanto tutti i soggetti coinvolti nelle attività cooperativistiche devono impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente agisce. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la cooperativa.
Quest'ultima non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.
Con il presente Codice Etico la COOP. SOCIALE LA RONDINE A R.L. (di seguito denominata “Società cooperativa”) intende formalmente adottare principi di legittimità, trasparenza e verificabilità cui improntare la propria condotta. Tale impegno è diretto a determinare importanti riflessi sul piano della reputazione aziendale, al fine di essere pubblicamente riconosciuta come impresa responsabile ed affidabile, valore che la Società cooperativa considera determinante per la propria attività e per la promozione della propria immagine.
La cooperativa dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e di sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico con particolare riguardo al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Ambito di applicazione

Il Codice Etico è vincolante, senza eccezione alcuna, per tutti gli esponenti aziendali (soci, amministratori, sindaci, dirigenti ed altri dipendenti) e collaboratori esterni (consulenti, ecc.) della Società cooperativa, che ne costituiscono, quindi, i destinatari.
La Società cooperativa richiede anche ai principali fornitori, e partner d’affari, nonché a tutti coloro che, direttamente od indirettamente, intrattengono rapporti di qualsiasi genere con essa, una condotta in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico.

Capitolo I Principi generali

1.La Società cooperativa si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di onestà, trasparenza, e buona fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti od enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività, nonché rispetto agli esponenti aziendali, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e finanziari, ai clienti in genere.

2. I rapporti con i terzi (Pubblica Amministrazione, clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner, concorrenti, mezzi di comunicazione) devono essere improntati a principi di correttezza e onestà. Sono proibiti comportamenti collusivi, pratiche di corruzione, favori illegittimi, pressioni e sollecitazioni verso terzi al fine di ottenere vantaggi personali e di carriera per sé o altri.
La Società cooperativa  non instaura né prosegue rapporti sociali, societari, e/o di natura economica con chiunque non accetti di rispettare i principi del presente Codice Etico.

3. I soci, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni costituiscono un fattore determinante  per lo sviluppo e la crescita della Cooperativa.
La professionalità e la motivazione dei soci, dei dipendenti e collaboratori sono fattori essenziali per il perseguimento degli obiettivi statutari.
Per questi motivi la Società cooperativa  è impegnata a sviluppare le competenze ed a stimolare le capacità e le potenzialità dei soci, dei dipendenti e collaboratori, anche con riferimento al rispetto delle leggi.
La Società cooperativa  si impegna ad una condotta corretta ed imparziale offrendo pari opportunità di lavoro sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, garantendo, altresì, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni ed opinioni personali di ciascuno.

4. I soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni della Società cooperativa, quali destinatari del presente Codice Etico, devono attenersi ai principi nello stesso contenuti, ed osservare le leggi, le procedure aziendali, e le disposizioni interne.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società cooperativa può giustificare una condotta contraria a tali disposizioni e procedure.
5. Tutti coloro (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che a vario titolo collaborano con la Società cooperativa, sono tenuti ad osservare le norme del Codice Etico in quanto loro applicabili.
Gli accordi con i collaboratori esterni (che includeranno l’impegno degli stessi a non effettuare pagamenti impropri) dovranno essere redatti nella forma prescritta e, comunque, per iscritto e dovranno essere sottoscritti prima dell’inizio dell’attività.

6. Il modello organizzativo e le procedure interne adottate dalla Società cooperativa  per lo svolgimento delle attività in genere ed, in particolare, di quelle attività alle quali si fa riferimento nei successivi capitoli, devono conformarsi ai principi ed alle regole contenuti nel presente Codice Etico.

7. La cooperativa è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone di conseguenza attenzione, nel proprio operato, a contemperare tali interessi.
Si impegna pertanto ad operare ricercando un continuo equilibrio fra i diversi interessi coinvolti, come lo sviluppo economico, il benessere sociale e della collettività, il rispetto dell’ambiente, la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi.
La cooperativa ritiene che il dialogo con i soggetti della società civile ed economica del territorio su cui opera sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività e instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con questi , allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.
La cooperativa è aperto all’interazione con le imprese sociali e del terzo settore in una logica dei valori dell’economia sociale, della promozione della persona ed del miglioramento della qualità di vita nei territori in cui opera.

Capitolo II Etica nella gestione degli affari

1. La Società cooperativa  nei rapporti di affari si ispira ai principi di correttezza, trasparenza ed onestà, operando nel rispetto delle leggi vigenti e dell’etica professionale.
Tutte le azioni e operazioni in genere poste in essere a vantaggio della Società cooperativa  o nel suo interesse devono essere ispirate alla legittimità sotto l’aspetto sia formale che sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure stabilite, e devono essere suscettibili di verifica da parte degli organi interni di controllo.

2. I soci, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori interni ed esterni  devono astenersi dal fare o promettere a terzi dazioni di somme di denaro od altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società cooperativa , anche se soggetti ad illecite pressioni; omaggi, regali, od altri benefici non possono essere accettati od offerti  nei rapporti con i terzi, salvo che siano di modico valore (nel limite di euro 50,00), ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell’ambito di corretti rapporti commerciali e, quindi, conformi alle procedure aziendali esistenti ed alle norme vigenti.

3. Il socio,  il dipendente, il collaboratore interno ed esterno che, nell’espletamento od a causa della propria attività, riceva omaggi o altra forma di utilità non consentite, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare quanto offertogli ed informarne senza ritardo il proprio superiore – nel caso

si tratti di esponente aziendale - e l’Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, il D. Lgs. 231/01).

4. Il socio, il dipendente, il collaboratore interno ed esterno che, nell’espletamento della propria attività, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano essere, rilevanti in relazione ai principi espressi nel presente capitolo, ne deve informare immediatamente l’Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 231/01.

5. I rapporti con la committenza, sia pubblica che privata, devono essere improntati a senso di responsabilità e spirito di trasparenza e di collaborazione. La Società cooperativa  rispetta gli impegni contrattualmente assunti con la Pubblica Amministrazione, con i propri clienti e fornitori in genere. Dichiarazioni, comunicazioni, informazioni e certificazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, ai clienti e fornitori in genere devono essere veritiere e corrette. La Società cooperativa non denigra i prodotti, servizi o dipendenti dei propri concorrenti o fornitori.

6. La Società cooperativa può aderire a richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti od associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale e benefico.
Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi della cultura, del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte, sono destinate solo ad eventi o ad organismi che offrano garanzie di serietà, e nei cui confronti possa escludersi ogni connivenza o condizionamento idonei ad alterare l’attività della Società cooperativa o pregiudicare il rispetto del presente Codice Etico.

Capitolo III Obblighi di informazione

1. La cooperativa riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile ed in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.
L’ente favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi sociali, le diverse aree aziendali, le varie figure apicali, gli organi ed enti di vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.
In ogni caso le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno dell’organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili. 

Qualora il socio, il dipendente, il collaboratore interno ed esterno venga a conoscenza di situazioni illegali, eticamente scorrette o, comunque, contrarie ai principi espressi dal presente Codice Etico, che, direttamente od indirettamente, vadano a vantaggio della Società cooperativa o siano commesse nell’interesse della stessa, deve segnalarle immediatamente all’Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 231/01, con esonero dal vincolo di osservanza dell’ordine gerarchico precostituito.

2. Le segnalazioni ricevute devono essere verificate senza ritardo e trattate dallo stesso Organismo di controllo garantendo, in ogni caso, l’anonimato del segnalante.

3. I rapporti tra i soci, i dipendenti devono essere improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile da parte della Società cooperativa  l’abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente capitolo a scopo di ritorsione o meramente emulativo.

4. La cooperativa crea le condizioni affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, garantendo la completezza di informazione, la trasparenza e l’accessibilità ai dati ed alla documentazione, secondo i principi di legge ed in particolare operando per la concreta attuazione del principio democratico proprio delle società cooperative.
L’ente promuove ed attua la parità di trattamento tra i soci e tutela il loro interesse alla migliore attuazione e valorizzazione dello scambio mutualistico.

5. La cooperativa vigila affinché i soci non si pongano in contrasto con gli interessi sociali, perseguendo interessi propri o di terzi estranei o contrari all’oggetto sociale, od operando in modo antitetico e confliggente con esso. 

Capitolo IV Rapporti con dipendenti e collaboratori

1. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento. La cooperativa si impegna nel garantire a tutti i suoi componenti la tutela della dignità e dell’integrità psicofisica nel rispetto di principi di pari opportunità e di tutela della privacy, con speciale riguardo ai soggetti svantaggiati e disabili.

2. La Società cooperativa evita qualsiasi forma di discriminazione, sia in fase di selezione che in quella di gestione e sviluppo di carriera del personale. 

3. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze dell’ente, nel rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione assegnata, riguardo agli elementi normativi e retributivi, alle normative ed ai comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale, ed infine riguardo ai comportamenti eticamente accettati e richiesti dalla cooperativa, tramite consegna del Codice Etico. E’ vietata qualsiasi forma di favoritismo, clientelismo, nepotismo sia nella gestione che nella selezione del personale che deve essere scelto, tenendo conto esclusivamente delle esigenze aziendali e del profilo professionale.

4. Nei rapporti gerarchici, o comunque implicanti soggezione o disparità di posizioni, l’autorità deve essere esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitando qualsiasi comportamento che violi l’integrità psico-fisica della persona.

5. In particolare, va evitato qualsiasi esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia di dipendenti e collaboratori, e le scelte di organizzazione del lavoro devono sempre salvaguardare il valore dei singoli apporti, evitando ogni forma di discriminazione.

6. Non verrà tollerato alcun comportamento lesivo dei diritti della persona. Con particolare riguardo alle molestie sessuali, che non saranno tollerate in nessuna misura ed in alcuna circostanza.
Le molestie sessuali possono essere rappresentate anche da comportamenti o commenti offensivi, nell’ambito dell’ambiente di lavoro o all’esterno dello stesso, se rivolti nei confronti di colleghi.
I rapporti gerarchici e funzionali all’interno dell’azienda devono essere basati sulla massima correttezza e trasparenza. La Società cooperativa  rifiuta qualunque forma di surrettizia coercizione psicologica nei confronti dei propri dipendenti, soci, collaboratori.

7. I dipendenti, soci e non, devono comunicare alla Società cooperativa  (richiedendone l’autorizzazione preventiva) l’intenzione di assumere un impiego, un incarico lavorativo od un incarico societario esterni. Il consenso della Società cooperativa  sarà condizionato dal fatto che tale impiego o incarico non interferisca con le responsabilità che il dipendente ha assunto nei confronti della società cooperativa  e non crei situazioni di conflitto di interesse.

8. Tutti coloro i quali operano per conto dell’ente non sono autorizzati ad offrire, accettare o promettere, per se o per altri, alcuna forma di dono, compenso, utilità o servizio di qualsiasi natura rivolta ad influenzare o comunque realizzare trattamenti di favore nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni. 

Capitolo V Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitaria, nonché qualsiasi ente pubblico, agenzia od autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, compresa la magistratura, le Autorità pubbliche di vigilanza.

2. I rapporti fra la Società cooperativa e la Pubblica Amministrazione sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli.

3. E’ fatto obbligo ai soggetti con incarichi societari, ai soci, ai dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni di tenere comportamenti trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti della Società cooperativa  con la Pubblica Amministrazione, e di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di corruzione, concussione, truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico, indebita percezione di contributi, finanziamenti od altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico.

4. Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale od extragiudiziale. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere da amministratori, dipendenti o collaboratori esterni per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

5. Qualora un esponente aziendale od un collaboratore esterno della Società cooperativa  riceva richieste esplicite od implicite di utilità di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto ed informarne l’Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 231/01.

6. Le disposizioni indicate negli articoli precedenti non si applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli od agli omaggi di modico valore (nel limite di euro 50,00), che corrispondano alle normali consuetudini nelle relazioni della Società cooperativa  con i soggetti indicati all’art. 1 del presente Capitolo e sempre che non si sia in presenza di violazioni di legge. In tali casi, in special modo a doni o omaggi di modico valore, essi dovranno essere comunque documentati in modo adeguato per consentire le verifiche alla funzione competente.

7. Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali deve, pertanto, essere riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione ed interazione volte ad attuare l’oggetto sociale della cooperativa, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo, o comunque a rendere nota la posizione o situazione dell’ente.
A tal fine, la società cooperativa:

  • opera esclusivamente attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
  • non sollecita o cerca di ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe la parti;
  • rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
  • impedisce falsificazioni e/o alterazioni dei rendiconti o dei dati documentali al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio;
  • compie uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti pubblici;
  • persegue il pieno rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste nel contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

8. L’ente, nella partecipazione a gare di appalto o a negoziazioni per contratti di lavoro, forniture e servizi della Pubblica Amministrazione, adotta condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso gli enti pubblici e verso gli altri soggetti concorrenti.
Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici o comunque a contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, l’ente opera nel pieno rispetto della normativa vigente italiana ed europea. L’ente si astiene dal tener comportamenti anticoncorrenziali, cioè comportamenti ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza, e censura qualsiasi tentativo volto a influenzare chi opera per conto della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un atteggiamento di favore nei confronti dell’ente stesso. 

Capitolo VI Rapporti con organizzazioni politiche, sociali e sindacali 

1. E’ fatto divieto per la cooperativa erogare contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne in occasione di adesione alle Associazioni datoriali di categoria e in tal caso saranno adottate procedure e forme documentate, tracciate e conformi alla normativa vigente.

2. In nessun caso eventuali contributi saranno elargiti in un’ottica di reciprocità, escludendosi dunque ogni forma di scambio politico.

Capitolo VII Rapporti con clienti privati e fornitori

1. Lo stile di comportamento della cooperativa nei confronti dei clienti e dei fornitori è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

2. La cooperativa persegue la propria missione attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza tra imprese.

3. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto avvengono sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza, l’eticità, il rispetto della legge. L'acquisto di prodotti o di servizi deve in ogni caso risultare conforme ed essere giustificato da concrete e motivate esigenze aziendali, nell'ottica di garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto; la cooperativa predispone un’adeguata rintracciabilità delle scelte adottate.

4. La condivisione del codice etico adottato dall’ente rappresenta presupposto necessario per l’instaurazione e il mantenimento del rapporto di fornitura.

5. E’ fatto espresso divieto ai componenti dell’ente di richiedere o pretendere dai fornitori favori, doni o altre utilità, ovvero di dare o promettere loro analoghe forme di riconoscimento, ancorchè finalizzate ad una ottimizzazione del rapporto con l’ente.

6. Quanto sopra si applica anche ai rapporti con consulenti esterni ed outsourcers.

Capitolo VIII Salute e Sicurezza

1. Ogni dipendente della Società cooperativa ha diritto ad un ambiente di lavoro sano, sicuro e conforme alle leggi.

2. Tutte le procedure e le istruzioni che attengono alla sicurezza devono essere considerate prioritarie. La Società cooperativa mette a disposizione dei propri dipendenti attrezzature e metodi di lavoro sicuri e ne pretende l’utilizzo e lo scrupoloso rispetto. A parte le ovvie considerazioni sul valore della vita e della salute delle persone, chi non rispetta o non pretende l’applicazione delle norme di sicurezza espone la Società cooperativa al rischio di un danno incalcolabile.  

Capitolo IX Risorse informatiche ed e-mail 

1. La Società cooperativa rispetta le leggi e norme sul copyright e osserva i termini e le condizioni dei contratti di licenza ai quali ha aderito. In particolare, i dipendenti non devono copiare, rivendere o trasferire il software o la relativa documentazione illustrativa se non autorizzati da un contratto di licenza di software. E’ vietato installare sui computer dell’azienda qualunque software, anche legittimamente acquisito, senza il preventivo consenso del Responsabile Amministrativo.

2. Le risorse informatiche della Società cooperativa, incluso il sistema di posta elettronica (e-mail), non devono essere utilizzate per fini non aziendali. I dipendenti potranno utilizzare occasionalmente il sistema a scopo personale, ma tale impiego deve essere ridotto al minimo. In nessun caso il sistema di posta elettronica della Società cooperativa  dovrà essere usato per lo svolgimento di attività illegali, né per comunicare o salvare materiale offensivo, osceno o politico.

Capitolo X Altre regole di condotta

1. Nello svolgimento di ogni attività, la Società cooperativa opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di conflitto di interesse si ricomprende anche il caso in cui un esponente della cooperativa (socio, lavoratore, collaboratore, dipendente, persona che riveste incarichi negli organismi amministrativi e di controllo) operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società cooperativa per trarne un vantaggio di natura personale.

2. Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società cooperativa  devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con gli stessi rapporti di affari.

Capitolo XI Amministrazione societaria – Utilizzo di informazioni

1. La cooperativa persegue il proprio oggetto sociale, oltre che nell’imprescindibile rispetto della legge, anche nel rispetto scrupoloso dello Statuto e dei Regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci, salvaguardando l’integrità del capitale sociale e del patrimonio aziendale. 

1.Tutti gli amministratori, i soci, i dipendenti, i collaboratori esterni, i sindaci ed i liquidatori devono attenersi rigorosamente agli obblighi loro imposti dalla legge e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni di cui al presente capitolo.

2. Tutti gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera ed accurata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società cooperativa.

3. Tutti gli organi amministrativi sono tenuti ad offrire il massimo supporto a tutti gli organismi di controllo che legittimamente chiedano loro informazioni e/o documentazione circa l’attività della Società cooperativa.

4. Gli amministratori devono astenersi dal porre in essere operazioni in pregiudizio dei creditori, e devono evitare di agire nelle ipotesi in cui si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società cooperativa .
Ove tali situazioni siano inevitabili, chi è portatore di interessi in conflitto deve darne preventiva comunicazione all’Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 231/01.

5. Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Società cooperativa, delle quali un amministratore, un dipendente, un collaboratore esterno, un sindaco od un liquidatore sia a conoscenza in ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Gli amministratori i dipendenti, i collaboratori esterni, i sindaci ed i liquidatori devono adottare ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni.

6. Gli amministratori, i soci, i dipendenti, i collaboratori esterni, i sindaci ed i liquidatori devono improntare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell’orario di lavoro.

7. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate alle funzioni a ciò espressamente preposte. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità, in conformità alle leggi applicabili. 

Capitolo XII Procedimento disciplinare

1. Spetta all’Organismo di controllo ex D. Lgs. 231/01 il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice Etico, direttamente o tramite soggetti delegati, con la collaborazione di tutte le Funzioni aziendali e, se del caso, di società cooperativa  o consulenti esterni.

2. L’Organismo di controllo di cui al D. Lgs. 231/01 è tenuto a trasmettere i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, informando, nel contempo, pure il Presidente del Collegio Sindacale se istituito.

3. L’organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Amministrazione, il quale, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in una delle attività illecite previste nel presente Codice Etico, procede con l’astensione dei soggetti coinvolti.

4. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice Etico e di irrogazione delle relative sanzioni devono avvenire nel pieno rispetto delle procedure di legge e sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro vigenti. Le eventuali sanzioni saranno proporzionate alla gravità della violazione tenendo, altresì, conto dell’eventuale reiterazione dei comportamenti illeciti.

5. Sono fatte salve tutte le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto al quale è contestato il comportamento illecito.

Capitolo XIII Sanzioni

1. L’organo competente, a seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice Etico, dovrà prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria.

2. Nell’irrogazione delle sanzioni l’organo competente terrà conto dei seguenti elementi:

  1. circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
  2. tipologia dell’illecito perpetrato;
  3. gravità della condotta tenuta;
  4. eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
  5. eventuale recidività del soggetto.

3. I comportamenti in violazione del presente Codice Etico potranno costituire relativamente a:

  1. dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento;
  2. amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
  3. soci, un’ipotesi di recesso;
  4. lavoratori autonomi, collaboratori esterni e, comunque, lavoratori parasubordinati, causa della risoluzione anticipata del rapporto, in virtù dell’inserimento di apposite clausole in tal senso nei rispettivi contratti. 

In queste ipotesi la Società cooperativa ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

4. L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, la disciplina di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente quella prevista dagli accordi e contratti di lavoro. 

Capitolo XIV Diffusione del Codice Etico 

1. La Società cooperativa si impegna a far conoscere il presente Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 a tutti i destinatari. A tal fine, ciascun esponente aziendale riceverà una copia del Codice Etico e dovrà attestare/confermare con modalità tracciate l’avvenuta ricezione dello stesso.
L’ Ufficio del personale dovrà ottenere tale dichiarazione da ogni dipendente neo-assunto (ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Codice Etico per i dipendenti già assunti) e dovrà custodirla nel dossier del dipendente.
Anche ciascun collaboratore esterno riceverà una copia del Codice Etico e dovrà firmare una dichiarazione contenente, oltre alla conferma della ricezione e della comprensione dello stesso, anche l’impegno ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

2. Il presente Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 è adottato dalla Società cooperativa con decorrenza a partire dal 28.04.2021, le stessa si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutti i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati. 

 

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